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Statuto della Camera di Commercio Cinese in Italia

Capitolo I – Disposizioni Generali

 

Art. 1 – Denominazione

In Cinese: 意大利中国商会

In Italiano: Camera di Commercio Cinese in Italia

In Inglese: Chinese Chamber of Commerce in Italy

 

Art. 2 – Natura

La Camera di Commercio Cinese in Italia (di seguito “Camera”) è un’associazione, senza scopo di lucro, costituita ufficialmente in Italia in conformità alle leggi della Repubblica Italiana e autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, Con il supporto del Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese e dell'Ambasciata e Consolato in Italia, di operatori, organizzazioni economiche e persone fisiche cinesi e italiane su base volontaria.

 

Art. 3 – Obiettivi

La Camera rappresenta una piattaforma indirizzata alle imprese italiane e cinesi al fine di rafforzare la comunicazione e promuovere la cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi, per rappresentare e tutelare i diritti e gli interessi delle imprese cinesi in Italia, regolare i comportamenti delle imprese cinesi in Italia e promuoverne l'immagine.

 

Art. 4 – Funzioni

Le funzioni principali della Camera includono:

  1. Promuovere il dialogo tra i soci e tra le imprese cinesi e italiane, ottimizzare la comunicazione e la coordinazione con il Governo italiano a tutti i livelli e in tutti i settori della società, nonché facilitare la cooperazione economica e commerciale tra la Cina e l'Italia.

  2. Organizzare e partecipare a forum settoriali di cooperazione economica e commerciale e ad altre forme di attività economiche e commerciali, coordinare le attività di promozione del commercio e degli investimenti in collaborazione con importanti gruppi economici e commerciali, operare congiuntamente con agenzie governative cinesi e italiane, associazioni imprenditoriali ed enti professionali per analizzare la situazione politica ed economica in Italia e in Cina, discutere circa le opportunità e le sfide della cooperazione in essere, interpretare le politiche e i regolamenti, condividere le esperienze ed i suggerimenti appresi durante i momenti di cooperazione ed investimento.

  3. Informare i soci e condividere con essi le informazioni riguardanti la politica, l'economia, la società, le normative vigenti, la tassazione, i regolamenti italiani e altre informazioni di carattere commerciale, nonché fornire un servizio di informazione dedicato ai soci;

  4. Prestare attenzione allo sviluppo delle imprese cinesi, raccogliere e sintetizzare le preoccupazioni rilevanti di carattere economico e commerciale, negoziare con i due Governi per loro conto, salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi e creare un ambiente favorevole alla cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi.

  5. Guidare le imprese cinesi ad operare nel rispetto della legge e ad adempiere alle loro responsabilità sociali, e dar voce alle imprese cinesi nell’ambito delle relazioni esterne.

  6. Organizzare attività sociali, culturali e sportive per valorizzare il tempo libero dei soci e accrescere le affinità e il loro senso di appartenenza.

  7. Altre attività in linea con gli obiettivi della Camera.

 

Art. 5 

In tutte le sue attività, la Camera è soggetta alle disposizioni del suo statuto e alle leggi della Repubblica Italiana.

 

Art. 6 – Luogo di registrazione

La Camera ha sede a Milano, Italia.

 

Capitolo II – Soci

 

Art. 7 – Categorie

I soci della Camera si suddividono in quattro categorie: Ordinario, Affiliato, Individuale e Onorario.

  1. Socio ordinario: aziende e organizzazioni cinesi già insediate in Italia o che intendono recarsi in Italia per instaurare rapporti di cooperazione economica e commerciale.

  2. Socio affiliato: aziende e organizzazioni imprenditoriali italiane che hanno sviluppato o intendono sviluppare rapporti di cooperazione economica e commerciale con la Cina.

  3. Socio individuale: cittadini cinesi e italiani che svolgono attività connesse ad affari tra i due Paesi in Italia.

  4. Socio onorario: persone fisiche che hanno dato un contributo significativo alla cooperazione economica e commerciale sino-italiana, nonché agenzie governative e organizzazioni no-profit che sostengono la cooperazione.

 

Art. 8 - Diritti e doveri

  1. I diritti da socio comprendono principalmente:

    1. Partecipazione all’Assemblea Generale dei Soci;

    2. Partecipazione alle diverse attività organizzate dalla Camera;

    3. Accesso ai servizi e alle strutture della Camera;

    4. Dare suggerimenti sull’organizzazione della Camera e sulle varie mansioni;

    5. Richiesta di recesso dalla Camera secondo la procedura.

  2. I doveri da socio comprendono principalmente:

    1. Promozione dello sviluppo della cooperazione economica e commerciale Cina-Italia;

    2. Adempiere alle risoluzioni, disciplina e regolamenti della Camera;

    3. Pagamento della quota associativa secondo le tempistiche prestabilite;

    4. Collaborazione nell’ambito dei lavori della Camera;

 

  1. Protezione della reputazione, dei diritti e benefici, del prestigio e dell'unità dei membri della Camera;

  2. Astenersi dallo svolgere attività commerciali o di altro tipo per conto della Camera senza l'autorizzazione del Comitato di Presidenza.

 

Art. 9 –Adesione

  1. La Camera non pone alcun limite al numero di soci;

  2. Possono presentare domanda di associazione alla Camera i seguenti enti:

    1. Aziende e organizzazioni cinesi già insediate in Italia o che intendono recarsi in Italia per instaurare rapporti di cooperazione economica e commerciale.

    2. Imprese e organizzazioni imprenditoriali italiane che hanno sviluppato o intendono sviluppare rapporti di cooperazione economica e commerciale con la Cina.

    3. Cittadini cinesi e italiani che svolgono attività connesse ad affari tra i due Paesi in Italia.

  3. I soci onorari sono nominati dal Comitato di Presidenza e invitati ad associarsi previa discussione da parte del Consiglio Direttivo.

  4. Procedura di adesione: i soci sono ammessi dopo aver presentato una domanda scritta al Segretariato ed aver superato il relativo processo di approvazione. La presentazione della domanda non determina alcun tipo diritto.

    1. I soci ordinari sono suggeriti da due dei membri del Consiglio, e l'unità preposta alla segnalazione dei futuri associati è responsabile del controllo e delle garanzie sulle qualifiche rilasciate del futuro socio, mentre il Consiglio Direttivo ne discute e ne decide l’ammissione.

    2. I soci affiliati, individuali e i membri onorari sono suggeriti dal Comitato di Presidenza che è responsabile del controllo e delle garanzie sulle qualifiche rilasciate del futuro socio, mentre il Consiglio Direttivo ne discute e ne decide l’ammissione.

  5. In principio, il responsabile di un’azienda socia esercita i diritti di socio nella Camera per suo conto. In caso di modifiche, il socio deve informare per iscritto il Segretariato.

 

Art. 10 – Recesso e rimozione del nominativo

  1. La qualifica di socio decade nel momento in cui si verifichino una delle seguenti circostanze, come stabilito dal Consiglio Direttivo:

    1. cambiamenti significativi o eventi pregiudizievoli;

    2. recesso tramite comunicazione scritta;

    3. mancato pagamento della quota associativa, anche a seguito di comunicazione scritta negli ultimi due mesi.

  2. La cessazione del rapporto associativo non prevede il rimborso delle quote versate.

 

Art. 11 – Quota associativa

  1. I soci devono versare la quota associativa a seconda della categoria e del livello di appartenenza, i membri dello stesso livello hanno diritti e doveri uguali.

  2. L’entità delle prime quote associative della Camera vengono fissate nel corso del primo Comitato di Presidenza. A partire dalla seconda sessione, le quote associative saranno invece proposte dal Comitato di Presidenza e discusse e decise dal Consiglio Direttivo. In linea di principio, le quote subiranno delle rimodulazioni ogni due anni.

  3. I soci devono versare le quote al momento dell'adesione e all'inizio del nuovo anno civile.

  4. Le quote associative non possono essere assegnate o utilizzate per scopi non camerali.

 

Capitolo III – Assemblea Generale dei Soci

 

Art. 12 – Definizione

L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci della Camera ed è la massima autorità della Camera.

 

Art. 13 – Poteri

I poteri dell’Assemblea Generale includono principalmente:

  1. Approvare i bilanci della Camera

  2. Discussione della relazione annuale della Camera e del piano di lavoro per l’anno successivo;

  3. Discussione sulle revisioni dello statuto della Camera;

  4. Discussione sullo scioglimento della Camera;

  5. Discussione sul numero dei membri e sulla composizione del Comitato di Presidenza;

  6. Discussione sul numero dei membri e sulla composizione del Consiglio Direttivo;

  7. Discutere altre questioni relative agli obiettivi e alle attività della Camera.

 

Art. 14 – Assemblea

  1. L'Assemblea Generale dei Soci si tiene almeno una volta all'anno, a discrezione del Consiglio Direttivo, e viene organizzata dal Segretariato. L'avviso di convocazione deve essere inviato dieci giorni prima della riunione, con indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione.

  2. L'Assemblea Generale è valida se è presente almeno la metà dei soci votanti.

  3. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente. In assenza del Presidente, il Vicepresidente presiede secondo l'ordine di rotazione o un rappresentante designato dal Presidente.

  4. I soci presenti hanno diritto di voto, che non sono trasferibili.

  5. Per le questioni generali, l’approvazione è votata tramite la maggioranza semplice (più della metà) dei soci presenti. Per questioni importanti come la modifica dello Statuto della Camera, l'approvazione della risoluzione è votata tramite la maggioranza assoluta (più di due terzi) dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di parità di voti, il moderatore dell'assemblea vota nuovamente e forma una delibera.

 

Art. 15 – Documenti

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono emesse sotto forma di verbale, redatto dal Segretariato, esaminato dal Comitato di Presidenza, firmato dal Moderatore, ed emesso entro dieci giorni lavorativi dall'Assemblea Generale.

 

Capitolo IV – Comitato di Presidenza

 

Art. 16 – Formazione

  1. I soci fondatori della Camera sono imprese cinesi che sono in attività in Italia da molto tempo, hanno una buona reputazione e hanno contribuito positivamente alla creazione della Camera.

  2. Il primo Comitato di Presidenza è composto da nove soci fondatori. A partire dal secondo mandato, il nuovo Consiglio Direttivo nominerà il numero dei membri e la composizione dei soci del Comitato di Presidenza, che sarà di numero dispari e composto da soci nominati ed eletti dall'Assemblea Generale.

 

Art. 17 – Composizione

  1. Il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dal Vicepresidente, è l'organo di governo quotidiano della Camera e guida i lavori del Segretariato.

  2. Il Presidente ha la responsabilità di coordinare gli affari della Camera e di rappresentarla all'esterno. Se il Presidente non è in grado di svolgere i suoi compiti, il Vicepresidente deve svolgere i suoi compiti nell'ordine della rotazione.

  3. Il Comitato di Presidenza elegge un Vicepresidente che funge anche da Tesoriere per sovrintendere all'uso dei fondi della Camera.

 

Art. 18 – Mandato

  1. La carica di Presidente è a rotazione, ogni periodo di rotazione dura sei mesi.

  2. I primi tre presidenti a rotazione sono invitati tra i membri fondatori. Successivamente, la presidenza di turno è determinata dal Comitato di Presidenza tramite autocandidatura o nomina.

  3. La durata del mandato del Comitato di Presidenza è di sei mesi moltiplicato per il numero di membri del Comitato di Presidenza.

 

Art. 19 – Poteri

I poteri del Comitato di Presidenza includono principalmente:

  1. Elezione del Presidente in carica e del Tesoriere.

  2. Decisione sulla struttura del Segretariato e l'assunzione e le responsabilità del Personale di nazionalità italiana, compresi il Direttore Generale ed i consulenti.

  3. Nomina del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei consiglieri e degli altri collaboratori.

  4. Decisioni sullo stipendio del personale e il piano di incentivazione della segreteria, ecc.

  5. Decisione sulle attività della Camera e sulle relative spese, considerazione e formulazione delle raccomandazioni al Consiglio su bilancio, conti consuntivi, ecc.

  6. Decisioni su donazioni, sponsorizzazioni e servizi rimborsabili.

  7. Decisione e presentazione di una relazione annuale all'Assemblea Generale

  8. Discussione di altre importanti questioni camerali.

 

Art. 20 – Riunione del Comitato di Presidenza

 

  1. In linea di principio, la riunione del Comitato di Presidenza si tiene almeno una volta al mese e tutti i membri del Comitato devono essere presenti. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione a causa di circostanze particolari, è necessario chiedere un permesso in anticipo per iscritto e lasciarlo in archivio come allegato al verbale della riunione. La riunione è valida se più della metà dei membri è presente alla riunione.

  2. Le riunioni del Comitato di Presidenza possono essere convocate su richiesta scritta di almeno tre membri del Comitato. Su richiesta scritta, il Presidente convoca una riunione del Comitato entro cinque giorni lavorativi. In caso di mancata convocazione di una riunione come previsto, il membro del comitato competente può notificare direttamente la riunione agli altri membri del comitato.

  3. Il Presidente presiede le riunioni del Comitato di Presidenza. In assenza del Presidente, il Vicepresidente presiede secondo l'ordine di rotazione o da un rappresentante designato dal Presidente.

  4. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza ed è responsabile della preparazione delle riunioni e della redazione dei verbali.

  5. I membri presenti hanno diritto di voto, che non sono trasferibili.

  6. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono prese a maggioranza semplice (più della metà) dei membri presenti. In caso di parità di voti, il moderatore dell'assemblea vota nuovamente e forma una delibera.

 

Art. 21 – Documenti

Le delibere delle riunioni del Comitato dei Presidenti sono pubblicate sotto forma di verbale, redatte dal Segretariato, firmate dal moderatore della riunione, ed emesse entro cinque giorni lavorativi dalla riunione.

 

Capitolo V – Consiglio Direttivo

 

Art. 22 – Formazione

L'organo di direzione deve essere ben radicato in Italia e rappresentativo del settore. Il primo Consiglio Direttivo, composto da 21 membri, è formato sulla base delle nomine dei soci fondatori. A partire dal secondo mandato, il numero e la composizione del Consiglio Direttivo saranno nominati dal precedente Consiglio Direttivo ed eletti dall'Assemblea Generale. Il mandato del Consiglio Direttivo è lo stesso del Consiglio di Presidenza.

 

Art. 23 – Poteri

I poteri del Consiglio Direttivo includono principalmente:

  1. A partire dal secondo mandato, nomina del numero dei membri e della composizione del Comitato di Presidenza, nomina del numero dei membri e della composizione del Consiglio Direttivo.

  2. Decisione sull’assunzione di consulenti finanziari, di revisori contabili, legali e altri consulenti per Camera di Commercio.

  3. Determinazione del bilancio e dei conti finali della Camera di Commercio.

  4. Proposta all'Assemblea Generale di modifiche allo statuto della Camera.

  5. Decisione sull'ammissione e sul ritiro dei soci e controllo della loro condotta.

  6. Supervisione del comportamento dei soci, in caso di cattiva condotta dei soci, con conseguente cattiva influenza, tempestiva segnalazione al Comitato di Presidenza.

  7. Riflessione e discussione sulle richieste e sui suggerimenti dei soci.

  8. Discussione di altre importanti questioni camerali.

 

Art. 24 – Riunione del Consiglio Direttivo

  1. In linea di principio, la riunione del Consiglio deve tenersi almeno una volta al trimestre e tutti i membri del Consiglio devono partecipare. In caso di impossibilità a partecipare a causa di circostanze particolari, è necessario richiedere il permesso in anticipo per iscritto e lasciarlo in archivio come allegato al verbale della riunione. Se è presente più della metà dei membri, la riunione è valida.

  2. Il Presidente presiede la riunione del Consiglio Direttivo In assenza del Presidente, il Vicepresidente presiede secondo l'ordine di rotazione o un rappresentante designato dal Presidente.

  3. Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio ed è responsabile della preparazione delle riunioni e della stesura dei verbali.

  4. I membri presenti hanno diritto di voto, che non sono trasferibili.

  5. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice (più della metà) dei membri presenti. In caso di parità di voti, il moderatore dell'assemblea vota nuovamente e forma una delibera.

 

Art. 25 – Documenti

Le delibere del Consiglio sono pubblicate sotto forma di verbale, redatte dal Segretariato, esaminate dal Comitato di Presidenza, firmate dal Moderatore, e pubblicate entro cinque giorni lavorativi dalla riunione.

 

Capitolo VI – Segretariato

 

Art. 26 – Natura

  1. Il Segretariato è responsabile degli affari quotidiani della Camera, accetta la direzione diretta del Comitato di Presidenza e riferisce al Comitato di Presidenza.

  2. Il Segretariato ha il compito di preparare gli eventi e le attività della Camera, di riferire regolarmente al Comitato di Presidenza sui progressi compiuti e di attuare le decisioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio e del Comitato di Presidenza.

Art. 27 – Formazione Il Segretariato include:

  1. Un Segretario Generale, che è il più alto responsabile delle operazioni del Segretariato.

  2. A seconda della situazione, vengono assunti un Direttore Generale e consulenti di nazionalità italiana.

  3. A seconda della situazione, è possibile assumere un numero di dipendenti specialistici a tempo pieno

  4. Almeno una persona idonea da parte di ogni membro del Comitato di Presidenza a ricoprire anche la carica di membro del personale del Segretariato

 

Art. 28 – Doveri

I doveri del Segretariato includono principalmente:

  1. Preparazione del piano di lavoro della Camera, del bilancio, dei conti finali, della forma organizzativa, del piano delle risorse umane, ecc.

  2. Pianificazione dell'utilizzo dei fondi della Camera, progettazione, organizzazione, coordinamento e svolgimento delle attività connesse e attuazione delle relative delibere.

  3. Responsabilità sulla preparazione e della redazione dei verbali dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

  4. Sviluppo di criteri di valutazione e di verifica dei soci, degli organi esterni, del personale della Camera, ecc.

  5. Sviluppo della struttura organizzativa e del codice di condotta del Segretariato.

  6. Responsabile del funzionamento e della manutenzione del sito web della Camera, della preparazione delle pubblicazioni, dell'organizzazione di conferenze speciali, dell'amicizia, delle attività culturali e sportive e dell'accoglienza dei gruppi di categoria.

  7. Coordinamento dei rapporti della Camera con gli enti governativi italiani competenti, le organizzazioni sociali e le imprese e promozione della cooperazione tra la Camera e gli enti interessati.

  8. Comunicazione esterna sulle principali preoccupazioni dei soci.

  9. Attuazione di altre questioni relative al funzionamento della Camera di Commercio.

 

Art. 29 – Segretario Generale

  1. La Camera assume un cittadino cinese come Segretario Generale a tempo pieno.

  2. I doveri da Segretario Generale includono principalmente:

    1. Attuazione delle delibere e delle questioni ad essa deferite dall'Assemblea Generale, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di Presidenza.

    2. Tempestiva organizzazione e partecipazione all'Assemblea Generale, alla riunione del Consiglio Direttivo e alla riunione del Comitato di Presidenza secondo il calendario previsto, e riferimento del lavoro della Camera alle relative riunioni.

    3. Formulazione del piano strategico della Camera e, dopo l'approvazione del Comitato di Presidenza, pubblicazione delle priorità strategiche, come guida per il Segretariato per la formulazione dei piani di lavoro annuali.

    4. Proposta di valutazione del lavoro della segreteria e del relativo piano di retribuzione e di incentivazione, e proposta di valutazione del segretario part-time per l'approvazione della riunione del Comitato di Presidenza.

    5. Altri lavori in linea con le esigenze operative della Camera.

 

Art. 30 – Personale di nazionalità italiana

La Camera assume a tempo pieno/part-time direttori generali, consulenti e personale italiano, a seconda dei casi, per promuovere il ruolo di sensibilizzazione e di comunicazione della Camera.

 

Capitolo VII – Altro

 

Art. 31 – Finanze

 

  1. La Camera è finanziata dalle quote associative, dalle donazioni legali e incondizionate dei soci o di altri enti/individui e dai compensi legali ricevuti per i servizi resi all'interno e all'esterno.

  2. Il ciclo dell'anno fiscale della Camera si basa sull'anno solare.

  3. La Camera istituisce un conto separato per garantire l'indipendenza delle spese finanziarie.

  4. Il Tesoriere condivide con il Segretario Generale la responsabilità di firmare i documenti finanziari della Camera, i voucher, le fatture e di aprire i conti della Camera presso gli istituti finanziari.

  5. La Camera si avvale di organismi professionali per svolgere le funzioni di commercialista e per svolgere il lavoro finanziario e fiscale richiesto dalla legge italiana.

  6. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

 

Art. 32– Collegio dei Revisori

  1. Il Collegio dei Revisori, organo di controllo di cui all’art. 30 D.Lgs 03 luglio 2017 n. 117, è composto da tre membri, non titolari di altre cariche nella Camera, nominati dal Consiglio Direttivo tra professionisti anche non soci.

  2. Il Collegio dei Revisori, che rimane in carica con lo stesso mandato del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, delle decisioni registrate nei verbali e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

 

Art. 33 – Lingua

Gli statuti sono disponibili sia in italiano che in cinese e sono ugualmente validi.

 

Art. 34 - Durata e scioglimento della Camera di Commercio

  1. Non vi è alcun limite alla durata dell'esistenza della Camera.

  2. L'Assemblea può decidere di sciogliere la Camera in conformità alle disposizioni statutarie in materia. Dopo la decisione di scioglimento, l'Assemblea elegge il liquidatore a maggioranza semplice. Qualora non sia possibile eleggere un liquidatore, il Comitato di Presidenza è responsabile della liquidazione della Camera.

 

Art. 35 – Entrata in vigore e fondazione

  1. Lo Statuto è in vigore dal giorno in cui è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana.

  2. La Camera è fondata il 26/04/2021.

 

Art. 36 – Interpretazione

Lo Statuto della Camera viene interpretato dal Comitato di Presidenza.

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