Statuto della Camera di Commercio Cinese in Italia
Capitolo I – Disposizioni Generali
Art. 1 – Denominazione
In Cinese: 意大利中国商会
In Italiano: Camera di Commercio Cinese in Italia
In Inglese: Chinese Chamber of Commerce in Italy
Art. 2 – Natura
La Camera di Commercio Cinese in Italia (di seguito “Camera”) è un’associazione, senza scopo di lucro, costituita ufficialmente in Italia in conformità alle leggi della Repubblica Italiana e autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il supporto del Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese e dell'Ambasciata e Consolato in Italia, di operatori, organizzazioni economiche e persone fisiche cinesi e italiane su base volontaria.
Art. 3 – Obiettivi
La Camera ha come obiettivo quello di creare una piattaforma per favorire la cooperazione economica e commerciale. Inoltre, si impegna a proteggere gli interessi delle imprese associate, a promuovere l'immagine delle aziende cinesi e a incoraggiare l'autoregolamentazione delle stesse.
Art. 4 – Funzioni
Le funzioni principali della Camera includono:
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Promuovere la comunicazione e la collaborazione a tutti i livelli con il Governo italiano e con la società italiana, nonché facilitare la cooperazione economica e commerciale tra la Cina e l'Italia.
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Organizzare congiuntamente attività di promozione del commercio e degli investimenti con le agenzie governative cinesi e italiane, le associazioni imprenditoriali e le istituzioni professionali al fine di approfondire la conoscenza delle politiche economiche in Cina e in Italia, interpretare le politiche e le normative e condividere le opportunità di cooperazione commerciale e di investimento.
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Informare i soci e condividere con essi le informazioni riguardanti l'economia, la società, le normative vigenti, la tassazione, i regolamenti italiani e altre informazioni di carattere commerciale, nonché fornire un servizio professionale dedicato ai soci.
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Prestare attenzione allo sviluppo delle imprese cinesi, raccogliere e sintetizzare le preoccupazioni rilevanti di carattere economico e commerciale, rappresentarle per loro conto ai due Governi, dare voce alle imprese cinesi, salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi e creare un ambiente favorevole alla cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi.
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Incoraggiare le imprese cinesi ad operare nel rispetto della legge e ad assumere le proprie responsabilità sociali.
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Organizzare attività sociali, culturali e sportive per valorizzare la vita sociale dei soci ed accrescere la coesione.
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Altre attività in linea con gli obiettivi della Camera.
Art. 5 – Legge vigente
La Camera opera nel rispetto delle leggi e dei regolamenti della Repubblica Italiana e in conformità al proprio statuto.
Art. 6 – Luogo di registrazione
La Camera ha sede a Milano, Italia.
Capitolo II – Soci
Art. 7 – Categorie
I soci della Camera si suddividono in quattro categorie: Ordinario, Affiliato, Individuale e Onorario.
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Socio ordinario: aziende e organizzazioni cinesi insediate in Italia per instaurare rapporti di cooperazione economica e commerciale.
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Socio affiliato: aziende e organizzazioni imprenditoriali italiane che hanno sviluppato rapporti di cooperazione economica e commerciale con la Cina.
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Socio individuale: cittadini cinesi e italiani che svolgono attività connesse ad affari tra i due Paesi in Italia.
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Socio onorario: persone fisiche che hanno dato un contributo significativo alla cooperazione economica e commerciale sino-italiana, nonché agenzie governative e organizzazioni no-profit che sostengono la cooperazione.
Art. 8 - Diritti e doveri
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I diritti riconosciuti a tutti i soci comprendono:
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Partecipazione ed esercizio del diritto di voto all’Assemblea Generale dei Soci.
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Partecipazione alle diverse attività organizzate dalla Camera.
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Accesso ai servizi e alle strutture della Camera.
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Possibilità di fornire suggerimenti sull’organizzazione della Camera e sulle varie mansioni.
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I doveri da socio comprendono principalmente:
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Promozione dello sviluppo della cooperazione economica e commerciale Cina-Italia.
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Adempimento alle delibere, disposizioni e regolamenti della Camera.
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Pagamento della quota associativa secondo le tempistiche prestabilite.
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Collaborazione nell’ambito delle attività della Camera.
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Tutela della reputazione, dei diritti e interessi e dell'unità dei membri della Camera.
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Astensione dallo svolgimento di attività commerciali o di altro tipo per conto della Camera senza l'autorizzazione del Comitato di Presidenza.
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Art. 9 – Adesione
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La Camera non pone alcun limite al numero dei soci.
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Possono presentare domanda di associazione alla Camera i seguenti soggetti:
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Aziende e organizzazioni cinesi già insediate in Italia per instaurare rapporti di cooperazione economica e commerciale.
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Imprese e organizzazioni imprenditoriali italiane che hanno sviluppato rapporti di cooperazione economica e commerciale con la Cina.
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Cittadini cinesi e italiani che svolgono attività connesse ad affari tra i due Paesi in Italia.
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Procedura di adesione: i soci sono ammessi dopo aver presentato una domanda scritta al Segretariato ed aver superato il relativo processo di approvazione. La presentazione della domanda non conferisce di per se al richiedente alcun diritto.
1. La candidatura a socio ordinario deve essere supportata da due soci della Camera o dal Segretariato, i quali sono responsabili della verifica dei requisiti necessari per la qualifica di socio della Camera. Spetta al Consiglio Direttivo di discuterne e di decidere sull’ammissione.
2. La candidatura a socio affiliato deve essere supportata dal Consiglio Direttivo o dal Segretariato, i quali sono responsabili della verifica dei requisiti necessari per la qualifica di socio della Camera. Spetta al Consiglio Direttivo di discuterne e di decidere sull’ammissione.
3. La candidatura a socio individuale e socio onorario deve essere supportata dal Comitato di Presidenza, il quale è responsabile della verifica dei requisiti necessari per la qualifica di socio della Camera. Spetta al Consiglio Direttivo di discuterne e di decidere sull’ammissione.
4. Il rappresentante legale di un’azienda socia esercita i diritti di socio nella Camera per suo conto. In caso di variazioni, il socio deve informare per iscritto il Segretariato.
Art. 10 – Recesso ed espulsione dei soci
La qualifica di socio viene meno nel momento in cui si verifica una delle seguenti circostanze:
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Decisione di espulsione preso dal Consiglio Direttivo per mancato rispetto da parte del socio della legge e/o del presente statuto, ovvero per danno alla reputazione nei confronti della Camera.
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Recesso del socio tramite comunicazione scritta.
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Accertamento da parte del Consiglio Direttivo del mancato pagamento della quota associativa, trascorsi almeno due mesi dalla relativa comunicazione scritta per il pagamento.
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Accertamento da parte del Consiglio Direttivo di intervento di motivi che rendono incompatibile e/o impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
L’espulsione viene comunque comunicata all'interessato per iscritto ed entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso di espulsione il socio potrà ricorrere allo stesso consiglio direttivo che dovrà emettere una decisione definitiva dopo aver ascoltato il ricorrente anche per via telematica che esporrà le proprie motivazioni e l'espulsione sarà ratificata nella successiva riunione del Consiglio. Si applica a tutti i casi elencati tranne nel caso di recesso del socio tramite comunicazione scritta.
Art. 11 – Quota associativa
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I soci devono versare regolarmente la quota associativa.
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La quota associativa viene definita su proposta del Comitato di Presidenza con discussione e decisione del Consiglio Direttivo. In linea di principio, le quote potranno essere rimodulate ogni due anni.
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I soci devono versare le quote al momento dell'adesione e all'inizio di ciascun successivo anno.
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Le quote associative devono essere impiegate per scopi camerali, vige il divieto del loro utilizzo per scopi differenti.
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La cessazione del rapporto associativo non prevede il rimborso delle quote versate.
Capitolo III – Assemblea Generale dei Soci
Art. 12 – Definizione
L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i soci della Camera ed è la massima autorità della Camera.
Art. 13 – Poteri
I poteri dell’Assemblea Generale dei Soci includono:
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Approvazione del bilancio della Camera.
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Discussione e approvazione della relazione annuale della Camera e del piano di lavoro per l’anno successivo.
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Discussione e approvazione sulle revisioni dello statuto della Camera.
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Discussione e approvazione sullo scioglimento della Camera.
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Discussione e approvazione sul numero dei membri e sulla composizione del Comitato di Presidenza.
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Discussione e approvazione sul numero dei membri e sulla composizione del Consiglio Direttivo.
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Discussione su altre questioni relative agli obiettivi e alle attività della Camera.
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Discussione e nomina del Collegio Sindacale.
Art. 14 – Assemblea Generale dei Soci
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L'Assemblea Generale dei Soci si tiene almeno una volta all'anno, in presenza o tramite videoconferenza, su impulso del Consiglio Direttivo, e viene organizzata dal Segretariato. L'avviso di convocazione deve essere inviato dieci giorni prima della riunione tramite e-mail o mezzi equivalenti o analoghi, con indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione.
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L'Assemblea Generale dei Soci è valida se è presente almeno la metà dei soci votanti.
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L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente. In assenza del Presidente, provvede il Vicepresidente esecutivo o un membro del Consiglio Direttivo su approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.
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I soci presenti hanno diritto di voto, che è delegabile a un altro socio. Ogni socio può ricevere al massimo una delega.
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Ciascun socio ha diritto a un solo voto.
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L’Assemblea Generale dei Soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Per la modifica dello Statuto della Camera l’Assemblea Generale dei Soci delibera con il voto favorevole di più di due terzi dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.
Art. 15 – Documenti
Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci viene redatto dal Segretariato, esaminato dal Comitato di Presidenza, firmato dal Presidente o dal soggetto che ha presieduto l’Assemblea Generale dei Soci su approvazione dei Soci, ed emesso entro cinque giorni lavorativi.
Capitolo IV – Comitato di Presidenza
Art. 16 – Formazione
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Soltanto i membri del Consiglio Direttivo vigente possono rivestire il ruolo di membri del Comitato di Presidenza.
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Il Comitato di Presidenza deve essere sempre in numero dispari, e deve essere eletto dall’Assemblea Generale dei Soci, con composizione e numero di membri individuati su indicazione del Consiglio Direttivo uscente.
Art. 17 – Composizione
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Il Comitato di Presidenza, di cui fanno parte il Presidente e il Vicepresidente (o i Vicepresidenti), è l'organo di governo quotidiano della Camera e guida i lavori del Segretariato.
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Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera, ed è responsabile per il coordinamento degli affari della Camera.
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Il Comitato di Presidenza elegge un Vicepresidente esecutivo che funge anche da Tesoriere per sovrintendere all'uso dei fondi della Camera. Se il Presidente non è in grado di svolgere i suoi compiti, il Vicepresidente esecutivo deve svolgere i suoi compiti.
Art. 18 – Mandato
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Il Presidente viene eletto per una durata di 2 (due) anni, con possibilità di essere rinnovato solo una volta per ulteriori 2 (due) anni.
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Il Comitato di Presidenza discute e decide sulle candidature o in relazione alle autocandidature.
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La durata del mandato del Comitato di Presidenza è di 2 anni, con possibilità di essere rinnovato. Durante la sua vigenza eventuali sostituzioni dei suoi membri avvenuti a seguito del venir meno degli stessi per dimissioni o per altre ragioni possono essere deliberate direttamente dal Comitato di Presidenza stessa, purchè la maggioranza della sua composizione rimanga quella votata dall’Assemblea Generale dei Soci. Le sostituzioni così deliberate restano valide nel caso in cui vengono confermate nella successiva Assemblea Generale dei Soci. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei membri del Comitato di Presidenza eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, l’intero Comitato di Presidenza decade, conseguentemente un nuovo Comitato di Presidenza dovrà essere eletta in conformità a quanto previsto all’art. 16.
Art. 19 – Poteri
I poteri del Comitato di Presidenza includono:
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Nomina del Presidente, dei Vicepresidenti e del Tesoriere.
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Decisione sulla struttura del Segretariato e sull'assunzione e sulle responsabilità del Segretario, dei consulenti e del personale.
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Nomina del Segretario Generale, dei consulenti e del personale.
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Decisioni sullo stipendio dei componenti del Segretariato.
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Decisione sulle attività della Camera e sulle relative spese, considerazione e formulazione delle raccomandazioni al Consiglio Direttivo su bilancio, conti consuntivi, ecc.
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Decisioni su donazioni, sponsorizzazioni e servizi rimborsabili.
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Decisione e presentazione - previo il Presidente o il soggetto designato dal Comitato di Presidenza - della relazione annuale all'Assemblea Generale dei Soci.
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Discussione di altre importanti questioni camerali.
Art. 20 – Riunione del Comitato di Presidenza
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In linea di principio, la riunione del Comitato di Presidenza deve essere convocata dal Presidente e si tiene almeno una volta a trimestre e tutti i membri del Comitato di Presidenza devono essere presenti. La riunione può tenersi in presenza o in vidoconferenza. L'avviso di convocazione deve essere inviato sette giorni prima della riunione tramite e-mail o mezzi equivalenti o analoghi, con indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione a causa di un legittimo impedimento, è necessario chiedere un permesso in anticipo per iscritto e lasciarlo in archivio come allegato al verbale della riunione. La riunione è valida se più della metà dei membri è presente alla riunione.
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Le riunioni del Comitato di Presidenza possono essere convocate su richiesta scritta di almeno tre membri del Comitato di Presidenza. A seguito del ricevimento della predetta richiesta scritta, il Presidente convoca una riunione del Comitato di Presidenza entro cinque giorni lavorativi. In mancanza uno tra i predetti tre membri può convocare direttamente la relativa riunione.
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Il Presidente presiede le riunioni del Comitato di Presidenza. In assenza del Presidente, provvede il Vicepresidente esecutivo o un membro del Comitato di Presidenza su approvazione del Comitato di Presidenza.
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Il Segretariato partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza ed è responsabile della preparazione delle riunioni e della redazione dei verbali.
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I membri presenti hanno diritto di voto, che non è delegabile.
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Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono prese a maggioranza dei membri presenti.
Art. 21 – Documenti
Il verbale delle deliberazioni del Comitato di Presidenza viene redatto dal Segretariato, firmato dal Presidente o dal soggetto che ha presieduto il Comitato di Presidenza su approvazione dei suoi membri, ed emesse entro cinque giorni lavorativi.
Capitolo V – Consiglio Direttivo
Art. 22 – Formazione
L'organo di direzione deve essere formato da membri ben radicati in Italia e rappresentativi dei vari settori di rilievo. Il numero e la composizione del Consiglio Direttivo vengono proposti dal Consiglio Direttivo uscente, con nomina da parte dell'Assemblea Generale dei Soci. Il mandato del Consiglio Direttivo ha una durata pari a 4 (quattro) anni, con possibilità di essere rinnovato. Durante la sua vigenza eventuali sostituzioni dei suoi membri avvenuti a seguito del venir meno degli stessi per dimissioni o per altre ragioni possono essere deliberate direttamente dal Consiglio Direttivo stesso, purchè la maggioranza della sua composizione rimanga quella votata dall’Assemblea Generale dei Soci. Le sostituzioni così deliberate restano valide nel caso in cui vengono confermate nella successiva Assemblea Generale dei Soci. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, l’intero Consiglio Direttivo decade, conseguentemente un nuovo Consiglio Direttivo dovrà essere eletta in conformitò a quanto previsto al presente articolo.
Art. 23 – Poteri
I poteri del Consiglio Direttivo includono principalmente:
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Proposta del numero dei membri e della composizione del Comitato di Presidenza per la relativa nomina da parte dell’Assemblea Generale dei Soci, proposta del numero dei membri e della composizione del Consiglio Direttivo per la relativa nomina da parte dell’Assemblea Generale dei Soci.
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Decisione sull’assunzione di consulenti finanziari, di revisori contabili, legali e altri consulenti per la Camera di Commercio.
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Determinazione del bilancio della Camera di Commercio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.
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Proposta all’Assemblea Generale dei Soci di modifiche allo statuto della Camera.
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Decisione sull’ammissione, sul ritiro e sull’espulsione dei soci e verifica della loro condotta.
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Supervisione del comportamento dei soci, in caso di cattiva condotta dei soci, con conseguente cattiva influenza, tempestiva segnalazione al Comitato di Presidenza.
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Riflessione e discussione sulle richieste e sui suggerimenti dei soci.
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Discussione di altre importanti questioni camerali.
Art. 24 – Riunione del Consiglio Direttivo
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In linea di principio, la riunione del Consiglio Direttivo viene convocata dal Presidente e deve tenersi almeno una volta ogni semestre e tutti i membri del Consiglio Direttivo devono partecipare. La riunione può tenersi in presenza o tramite teleconferenza. L'avviso di convocazione deve essere inviato sette giorni prima della riunione tramite e-mail o mezzi equivalenti o analoghi, con indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione. In caso di impossibilità a partecipare a causa di un leggittimo impedimento, è necessario richiedere il permesso in anticipo per iscritto e lasciarlo in archivio come allegato al verbale della riunione. Se è presente più della metà dei membri, la riunione è valida.
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Il Presidente presiede la riunione del Consiglio Direttivo. In assenza del Presidente, provvede il Vicepresidente esecutivo o un membro del Consiglio Direttivo su approvazione del Consiglio Direttivo.
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Il Segretariato partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile della preparazione delle riunioni e della stesura dei verbali.
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I membri presenti hanno diritto di voto, che non è delegabile.
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Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei membri presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 25 – Documenti
Il verbale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto dal Segretariato, esaminate dal Comitato di Presidenza, firmato dal Presidente o dal soggetto che ha presieduto il Consiglio Direttivo su approvazione dei suoi membri, ed emesso entro cinque giorni lavorativi.
Capitolo VI – Segretariato
Art. 26 – Natura
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Il Segretariato è responsabile degli affari quotidiani della Camera, accetta la direzione diretta del Comitato di Presidenza e riferisce al Comitato di Presidenza.
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Il Segretariato ha il compito di preparare gli eventi e le attività della Camera, di riferire regolarmente al Comitato di Presidenza sui progressi compiuti e di attuare le decisioni dell’Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.
Art. 27 – Formazione
Il Segretariato include:
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Un Segretario Generale, che è il rappresentante e il responsabile di gerarchia più alta per le operazioni del Segretariato.
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A seconda della situazione, possono essere incaricati dei consulenti.
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A seconda della situazione, è possibile assumere un numero di dipendenti specialistici a tempo pieno.
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Almeno una persona idonea individuata da parte di ogni membro del Comitato di Presidenza a ricoprire anche la carica di membro del personale del Segretariato.
Art. 28 – Doveri
I doveri del Segretariato includono principalmente:
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Preparazione del piano di lavoro della Camera, del bilancio, dei conti finali, della struttura organizzativa, del piano delle risorse umane, ecc.
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Pianificazione dell’utilizzo dei fondi della Camera, progettazione, organizzazione, coordinamento e svolgimento delle attività connesse e attuazione delle relative delibere.
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Preparazione e redazione dei verbali dell’Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.
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Sviluppo di criteri di valutazione e di verifica dei soci, degli organi esterni, del personale della Camera, ecc.
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Sviluppo della struttura organizzativa e del codice di condotta del Segretariato.
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Responsabile del funzionamento e della manutenzione degli account ufficiali, del sito web della Camera, della preparazione delle pubblicazioni, dell’organizzazione di conferenze speciali, degli eventi di networking, delle attività culturali e sportive e dell’accoglienza di delegazioni economiche e commerciali.
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Coordinamento dei rapporti della Camera con gli enti governativi italiani competenti, le organizzazioni sociali e le imprese e promozione della cooperazione tra la Camera e gli enti interessati.
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Comunicazione e interventi verso l’esterno su questioni di rilevante interesse per i soci.
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Attuazione di altre questioni relative al funzionamento della Camera di Commercio.
Art. 29 – Segretario Generale
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La Camera nomina un Segretario Generale a tempo pieno con forti capacità professionali, manageriali e di coordinamento.
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I doveri del Segretario Generale includono principalmente:
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Attuazione delle delibere e delle questioni ad esso deferite dall’Assemblea Generale dei Soci, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di Presidenza.
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Tempestiva organizzazione e partecipazione all’Assemblea Generale dei Soci, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle riunioni del Comitato di Presidenza secondo il calendario previsto, e riferimento del lavoro della Camera alle relative riunioni.
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Formulazione del piano strategico della Camera e, dopo l’approvazione del Comitato di Presidenza, pubblicazione delle priorità strategiche, come guida per il Segretariato per la formulazione dei piani di lavoro annuali.
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Proposta di valutazione del lavoro del Segretariato e del relativo piano di retribuzione e di incentivazione, e proposta di valutazione di assunzioni part-time per l’approvazione da parte del Comitato di Presidenza.
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Altri lavori in linea con le esigenze operative della Camera.
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Capitolo VII – Altro
Art. 30 – Risorse economiche
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La Camera è finanziata dalle quote associative, dalle donazioni legali e incondizionate dei soci o di altri enti/individui e dai compensi ricevuti per i servizi resi all’interno e all’esterno.
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L’anno fiscale della Camera coincide con l’anno solare.
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La Camera istituisce un conto corrente separato per garantire il suo funzionamento.
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Il Tesoriere condivide con il Segretario Generale la responsabilità di firmare i documenti finanziari della Camera, i voucher, le fatture e di aprire i conti della Camera presso gli istituti finanziari.
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La Camera si avvale di organismi professionali per svolgere le funzioni di commercialista e per svolgere le incombenze finanziarie e fiscali richieste dalla legge italiana.
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È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Art. 31– Collegio Sindacale
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Il Collegio Sindacale, organo di controllo di cui all’art. 30 D.Lgs 03 luglio 2017 n. 117, è composto da tre membri, non titolari di altre cariche nella Camera, nominati dall’Assemblea Generale dei Soci tra professionisti anche non soci.
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Il Collegio Sindacale, che rimane in carica con lo stesso mandato del Consiglio Direttivo, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, delle decisioni registrate nei verbali e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Art. 32 – Lingua
Il presente statuto è redatto in italiano e in cinese, entrambe le lingue fanno ugualmente fede. In caso di conflitto fra le versioni, prevarrà il testo italiano.
Art. 33 - Durata e scioglimento della Camera di Commercio
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La durata della Camera è illimitata.
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L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di sciogliere la Camera in conformità alle disposizioni statutarie in materia. Dopo la decisione di scioglimento, l'Assemblea Generale dei Soci elegge il liquidatore a maggioranza semplice. Qualora non sia possibile eleggere un liquidatore, il Comitato di Presidenza è responsabile della liquidazione della Camera. In caso di scioglimento i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Camera, che verrò devoluto ad opere assistenziali.
Art. 34 – Entrata in vigore e fondazione
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Lo Statuto è in vigore dal giorno in cui è stato approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy della Repubblica Italiana.
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La Camera è fondata il 26/04/2021.
Art. 35 – Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.